Art. 120.
(Circuiti differenziati - Circuito a sorveglianza attenuata).

      1. Il circuito a sorveglianza attenuata è riservato a detenuti e internati di modesta pericolosità, giudicata in base alla devianza prevalentemente di carattere sociale che ha portato al reato, anche se in esecuzione di pena non breve, nonché ai detenuti e agli internati in esecuzione di pena breve. Tale circuito deve interessare almeno il 10 per cento dei detenuti o degli internati nell'ambito del territorio di ogni provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
      2. La sorveglianza attenuata può anche essere attuata in singole sezioni di un istituto.
      3. La sorveglianza attenuata è operata, salvo singole situazioni che richiedono una sorveglianza diversa:

          a) negli istituti o sezioni femminili;

          b) negli istituti o sezioni per detenuti tossicodipendenti;

 

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          c) nelle sezioni di istituti di esecuzione delle pene che accolgono persone che presentano problemi psichiatrici;

          d) nei seguenti istituti per la esecuzione delle misure di sicurezza: ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia;

          e) negli altri istituti per la esecuzione delle misure di sicurezza;

          f) negli istituti o sezioni ai quali sono assegnati detenuti con pene in esecuzione non superiori a due anni, anche come residuo di maggior pena.

      4. La sorveglianza attenuata deve assicurare lo svolgimento di tutte le attività trattamentali. Lo svolgimento delle stesse deve consentire il costante impegno dei detenuti e degli internati e la verifica della loro corretta partecipazione da parte degli operatori, che seguono le varie attività. Viene altresì ricercata la definizione di percorsi che portano alla ammissione a trattamenti alternativi alla detenzione.
      5. La chiusura nella camera di pernottamento non può superare le otto ore giornaliere.
      6. La sorveglianza attenuata si attua con un gruppo di operatori di polizia penitenziaria disponibili per gli eventuali interventi di emergenza che vengano richiesti, nonché per la sorveglianza generale dell'istituto.